Obblighi di pubblicazione Regione Siciliana

Le informazioni contenute in questa sezione del sito sono pubblicate per adempiere alle disposizioni normative della Regione Siciliana, in particolare:

Legge regionale n. 23 dicembre 2000, n. 30
 
Art. 21-bis
Obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, al fine di garantire la massima trasparenza nella pubblica amministrazione, tutte le spese a carico dell'ente per i rimborsi e per i gettoni ai consiglieri comunali sono pubblicate nel sito istituzionale dell'ente.
2. I comuni predispongono nei propri siti internet una sezione dedicata ai consigli comunali ed alle singole commissioni dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni e dei consigli, l'orario di inizio e di fine delle commissioni e dei consigli.


Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22

 

Art. 18
Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet 

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni lavorativi dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo.

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle aziende pubbliche ex municipalizzate di pubblicare nei rispettivi siti internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali, entro i termini di cui al comma 1.

2-bis. In merito alla pubblicazione degli atti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.

 
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